Regione Lombardia, attraverso l’istituzione della rete regionale delle malattie rare costituita dai Presidi di Rete delle Malattie Rare (RMR) e da un Centro di Coordinamento Malattie Rare (CCMR, http://malattierare.marionegri.it), ha da tempo recepito quanto stabilito dalla normativa nazionale, ovvero che i pazienti affetti da MR hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per i farmaci necessari alla cura delle stesse. Nel dicembre 2017 la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha formalizzato il documento Malattie Rare: definizione di un percorso condiviso per la prescrizione e la fornitura dei trattamenti farmacologici e non farmacologici, con la principale finalità di facilitare l’accesso del paziente alle terapie appropriate, specificando il ruolo dei vari attori coinvolti, alla luce delle più recenti indicazioni normative. Di seguito ne presentiamo una sintesi inerente alla prescrizione ed erogazione della terapia farmacologica (Tab. 1).
Il prescrittore del Presidio RMR lombardo deve essere in grado di garantire l’erogazione delle terapie prescritte e provvedere all’inizio di quelle a somministrazione ospedaliera, per una opportuna valutazione della loro efficacia e tollerabilità.
L’erogazione può avvenire:
La continuità di cura deve essere assicurata in prima istanza dal Presidio RMR ed eventualmente da una struttura sanitaria (ASST) più vicina alle necessità del paziente.
Sono esclusi da tale procedura i farmaci Cnn, esteri, inseriti negli elenchi L.648/96 e sue estensioni e/o off-label, farmaci “ad uso compassionevole” per i quali, stante la responsabilità individuale del prescrittore, la prescrizione/erogazione rimarrà in carico al Presidio RMR, a cui il paziente continuerà a far riferimento.
Per l’assistito lombardo in cura presso un Presidio RMR non lombardo, qualora quest’ultimo non provveda direttamente all’erogazione (rendicontandone i costi in mobilità extraregionale) o il paziente chieda di essere supportato per la continuità terapeutica da una struttura sanitaria lombarda, il percorso può esser garantito, a seconda della tipologia di farmaci, attraverso le seguenti modalità:
Nel caso di farmaci esteri, inseriti negli elenchi L.648/96 e relative estensioni e/o off-label e farmaci ad uso compassionevole per i quali, stante la responsabilità individuale del prescrittore, la prescrizione/erogazione deve preferibilmente rimanere in carico al Presidio RMR extraregione, a cui il paziente continuerà a far riferimento.
Esclusivamente nei casi in cui il Presidio RMR extraregione non fosse disponibile ad effettuare l’erogazione, l’ASST di residenza del paziente dovrà mettere il paziente in contatto con un Presidio RMR lombardo al fine di valutarne la presa in carico.
Infine, per l’assistito non lombardo seguito da Presidio RMR lombardo la somministrazione dei farmaci utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e la fornitura dei farmaci di classe A-PHT non reperibili nelle farmacie aperte al pubblico potranno essere garantite dal Presidio RMR prescrittore qualora il paziente riscontrasse difficoltà nel reperire la fornitura presso la propria ASL di residenza extraregionale.
In particolare, iI Presidio RMR lombardo potrà erogare farmaci off-label (non riferiti a L.648/96) e farmaci classificati in C/Cnn, solo dopo aver ottenuto formale autorizzazione alla fornitura da parte della ASL di residenza del paziente extraregionale per la conseguente compensazione tra regioni.